D.O.P. – Denominazione di Origine Protetta
Un marchio europeo di origine assegnato a quegli alimenti le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente dal territorio in cui sono prodotti. L’ambiente geografico comprende sia fattori naturali (clima, caratteristiche ambientali), sia fattori umani (tecniche di produzione tramandate nel tempo, maestria produttiva, savoir-faire) che, combinati insieme, consentono di ottenere un prodotto inimitabile al di fuori di una determinata zona produttiva. Affinché un prodotto sia D.O.P. le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire in un’area geografica delimitata. Chi fa prodotti D.O.P. deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione e il rispetto di tali regole è garantito da uno specifico organismo di controllo indipendente.
I.G.P. – Indicazione Geografica Protetta
Un marchio di origine che viene attribuito a quei prodotti alimentari per i quali le specifiche qualità, la reputazione o un’altra caratteristica sono strettamente dipendenti dalle abilità di produzione, trasformazione e/o elaborazione sviluppate in un’area geografica determinata. Per ottenere la I.G.P., quindi, almeno una fase del processo produttivo deve avvenire in una particolare area. Chi fa prodotti I.G.P. deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole è garantito da uno specifico organismo di controllo indipendente.
I.G.P. – Indicazione Geografica Protetta
Un marchio di origine che viene attribuito a quei prodotti alimentari per i quali le specifiche qualità, la reputazione o un’altra caratteristica sono strettamente dipendenti dalle abilità di produzione, trasformazione e/o elaborazione sviluppate in un’area geografica determinata. Per ottenere la I.G.P., quindi, almeno una fase del processo produttivo deve avvenire in una particolare area. Chi fa prodotti I.G.P. deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole è garantito da uno specifico organismo di controllo indipendente.
S.T.G. – Specialità Tradizionale Garantita
Il riconoscimento, ai sensi del Reg UE n. 1151/2012, del carattere di specificità di un prodotto agroalimentare, inteso come elemento o insieme di elementi che, per le loro caratteristiche qualitative e di tradizionalità, distinguono nettamente un prodotto da altri simili.
Ci si riferisce, quindi, a prodotti ottenuti secondo un metodo di produzione tipico tradizionale di una particolare zona geografica, al fine di tutelarne la specificità.
Sono esclusi da questa disciplina i prodotti il cui carattere peculiare sia legato alla provenienza o origine geografica; questo aspetto distingue le STG dalle DOP e dalle IGP.
Il processo produttivo deve essere conforme ad un disciplinare di produzione.